Art. 29

Art. 29

In vigore dal 9 dic 2011
1.   A decorrere dalla data di adesione sono gestiti dalle agenzie esecutive croate le gare d'appalto, le concessioni di sovvenzioni e i pagamenti a titolo di assistenza finanziaria di preadesione nell'ambito della componente «sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale» e della componente «cooperazione transfrontaliera» dello strumento di assistenza preadesione (IPA), istituito dal regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006 (1), per fondi impegnati prima dell'adesione, ad esclusione dei programmi transfrontalieri Croazia-Ungheria e Croazia-Slovenia, e a titolo di assistenza nell'ambito dello strumento di transizione di cui all'articolo 30. Un'apposita decisione della Commissione sancisce la deroga al controllo ex ante della Commissione sulle gare d'appalto e le concessioni di sovvenzioni, previo accertamento da parte della Commissione del buon funzionamento del sistema di gestione e di controllo conformemente ai criteri e alla condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (2), e all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (3). Se la decisione della Commissione di derogare al controllo ex ante non è adottata prima della data di adesione, qualsiasi contratto sottoscritto nel periodo compreso tra la data di adesione e la data in cui la Commissione adotta la decisione non è ammissibile ai benefici dell’assistenza finanziaria di preadesione e dello strumento di transizione di cui al primo comma. 2.   Gli impegni finanziari stabiliti prima della data di adesione in base all'assistenza finanziaria di preadesione e allo strumento di transizione di cui al paragrafo 1, comprese la conclusione e la registrazione di singoli impegni giuridici e pagamenti successivi effettuati dopo l’adesione, continuano ad essere disciplinati dalle norme che si applicano agli strumenti finanziari di preadesione e ad essere imputati ai capitoli di bilancio corrispondenti fino alla chiusura dei programmi e progetti in questione. 3.   Le disposizioni relative all'esecuzione degli impegni di bilancio previsti dagli accordi di finanziamento relativi all'assistenza finanziaria preadesione di cui al paragrafo 1, primo comma, e alla componente IPA «sviluppo rurale» che riguardano decisioni di finanziamento prese prima dell'adesione continuano a essere applicabili dopo la data di adesione. Sono disciplinate dalle norme che si applicano agli strumenti finanziari di preadesione. In deroga a quanto precede, le procedure relative ad appalti pubblici avviate dopo l'adesione sono espletate in conformità delle pertinenti direttive dell'Unione. 4.   I fondi di preadesione destinati a coprire spese amministrative di cui all'articolo 44 possono essere impegnati nei primi due anni dopo l'adesione. Per i costi di audit e di valutazione, i fondi di preadesione possono essere impegnati fino a cinque anni dopo l'adesione. (1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82. (2)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. (3)  GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1.
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