Art. 24

Art. 24

In vigore dal 9 dic 2011
1.   In deroga all'articolo 305, primo comma, TFUE, che stabilisce il numero massimo di membri del Comitato delle regioni, l'articolo 8 del protocollo sulle disposizioni transitorie, allegato al TUE, al TFUE e al trattato CEEA, è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 305 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato delle regioni è la seguente: Belgio 12 Bulgaria 12 Repubblica ceca 12 Danimarca 9 Germania 24 Estonia 7 Irlanda 9 Grecia 12 Spagna 21 Francia 24 Croazia 9 Italia 24 Cipro 6 Lettonia 7 Lituania 9 Lussemburgo 6 Ungheria 12 Malta 5 Paesi Bassi 12 Austria 12 Polonia 21 Portogallo 12 Romania 15 Slovenia 7 Slovacchia 9 Finlandia 9 Svezia 12 Regno Unito 24». 2.   Il numero dei membri del Comitato delle regioni è temporaneamente aumentato a 353 per tenere conto dell'adesione della Croazia per il periodo compreso tra la data di adesione e la fine del mandato durante il quale la Croazia aderisce all'Unione o, se precedente, fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 305, secondo comma, TFUE. 3.   Se la decisione di cui all'articolo 305, secondo comma, TFUE è già stata adottata alla data di adesione, in deroga all'articolo 305, primo comma, TFUE, che stabilisce il numero massimo di membri del Comitato delle regioni, alla Croazia è temporaneamente attribuito un numero adeguato di membri fino alla fine del mandato durante il quale essa aderisce all'Unione.
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