Art. 23
In vigore dal 9 dic 2011
1. In deroga all'articolo 301, primo comma, TFUE, che stabilisce il numero massimo di membri del Comitato economico e sociale, l'articolo 7 del protocollo sulle disposizioni transitorie, allegato al TUE, al TFUE e al trattato CEEA, è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 301 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato economico e sociale è la seguente:
Belgio
12
Bulgaria
12
Repubblica ceca
12
Danimarca
9
Germania
24
Estonia
7
Irlanda
9
Grecia
12
Spagna
21
Francia
24
Croazia
9
Italia
24
Cipro
6
Lettonia
7
Lituania
9
Lussemburgo
6
Ungheria
12
Malta
5
Paesi Bassi
12
Austria
12
Polonia
21
Portogallo
12
Romania
15
Slovenia
7
Slovacchia
9
Finlandia
9
Svezia
12
Regno Unito
24».
2. Il numero dei membri del Comitato economico e sociale è temporaneamente aumentato a 353 per tenere conto dell'adesione della Croazia per il periodo compreso tra la data di adesione e la fine del mandato durante il quale la Croazia aderisce all'Unione o, se precedente, fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 301, secondo comma, TFUE.
3. Se la decisione di cui all'articolo 301, secondo comma, TFUE è già stata adottata alla data di adesione, in deroga all'articolo 301, primo comma, TFUE, che stabilisce il numero massimo di membri del Comitato economico e sociale, alla Croazia è temporaneamente attribuito un numero adeguato di membri fino alla fine del mandato durante il quale essa aderisce all'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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