Art. 9
In vigore dal 9 dic 2011
Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato CEEA, è così modificato:
1)
all', il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda quattordici giudici.»;
2)
l’articolo 48 è sostituito dal seguente:
«Articolo 48
Il Tribunale è composto di ventotto giudici.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:treaty:acc_2012:act_1:art_9:sign#art-9