Art. 9

Art. 9

In vigore dal 9 dic 2011
Il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato CEEA, è così modificato: 1) all', il primo comma è sostituito dal seguente: «Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda quattordici giudici.»; 2) l’articolo 48 è sostituito dal seguente: «Articolo 48 Il Tribunale è composto di ventotto giudici.»
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