Art. 337 · (ex articolo 284 del TCE)

Art. 337

(ex articolo 284 del TCE)

In vigore dal 26 ott 2012
Per l'esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, conformemente alle disposizioni dei trattati.
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