Art. 301 · (ex articolo 258 del TCE)

Art. 301

(ex articolo 258 del TCE)

In vigore dal 26 ott 2012
Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non può essere superiore a trecentocinquanta. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione che determina la composizione del Comitato. Il Consiglio fissa le indennità dei membri del Comitato.
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