Art. 281 · (ex articolo 245 del TCE)

Art. 281

(ex articolo 245 del TCE)

In vigore dal 26 ott 2012
Lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è stabilito con un protocollo separato. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I e dell'articolo 64. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia.
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