Art. 235

Art. 235

In vigore dal 26 ott 2012
1.   In caso di votazione‚ ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega da uno solo degli altri membri. L'articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 238, paragrafo 2 del presente trattato si applicano al Consiglio europeo allorché delibera a maggioranza qualificata. Allorché il Consiglio europeo delibera mediante votazione, il presidente e il presidente della Commissione non partecipano al voto. L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni del Consiglio europeo per le quali è richiesta l'unanimità. 2.   Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo. 3.   Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno. 4.   Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato generale del Consiglio.
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