Art. 163 · (ex articolo 147 del TCE)

Art. 163

(ex articolo 147 del TCE)

In vigore dal 26 ott 2012
L'amministrazione del Fondo spetta alla Commissione. In tale compito la Commissione è assistita da un comitato, presieduto da un membro della Commissione e composto di rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:treaty:tfeu_2012:art_163:oj#art-163