Art. 156
(ex articolo 140 del TCE)
In vigore dal 26 ott 2012
Per conseguire gli obiettivi dell'articolo 151 e fatte salve le altre disposizioni dei trattati, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dal presente capo, in particolare per le materie riguardanti:
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l'occupazione,
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il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro,
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la formazione e il perfezionamento professionale,
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la sicurezza sociale,
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la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali,
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l'igiene del lavoro;
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il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori.
A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali, in particolare mediante iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.
Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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