Art. 111 · (ex articolo 91 del TCE)

Art. 111

(ex articolo 91 del TCE)

In vigore dal 26 ott 2012
I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:treaty:tfeu_2012:art_111:oj#art-111