Art. 76

Art. 76

In vigore dal 26 ott 2012
Gli atti di cui ai capi 4 e 5 e le misure di cui all'articolo 74 che assicurano la cooperazione amministrativa nei settori di cui a tali capi sono adottati: a) su proposta della Commissione, oppure b) su iniziativa di un quarto degli Stati membri.
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