Art. 32 · (ex articolo 27 del TCE)

Art. 32

(ex articolo 27 del TCE)

In vigore dal 26 ott 2012
Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del presente capo, la Commissione s'ispira: a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi; b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno dell'Unione, nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza delle imprese; c) alla necessità di approvvigionamento dell'Unione in materie prime e prodotti semilavorati, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza sui prodotti finiti; d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e una espansione del consumo nell'Unione.
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