Art. 6
In vigore dal 26 ott 2012
L'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i seguenti:
a)
tutela e miglioramento della salute umana;
b)
industria;
c)
cultura;
d)
turismo;
e)
istruzione, formazione professionale, gioventù e sport;
f)
protezione civile;
g)
cooperazione amministrativa.
Storico versioni
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