Art. 22

Art. 22

In vigore dal 25 apr 2005
1.   Nell', paragrafo 2, secondo comma del protocollo n. 34 sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione, allegato alla Costituzione ed al trattato CEEA, si aggiunge, tra le voci relative al Belgio e alla Repubblica ceca: «Bulgaria 10» e, tra le voci relative al Portogallo e alla Slovenia: «Romania 14». 2.   L', paragrafo 2, terzo comma del protocollo n. 34 sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione, allegato alla Costituzione ed al trattato CEEA, è sostituito dal seguente: «Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù della Costituzione, debbono essere prese su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.».
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