Art. 13

Art. 13

In vigore dal 25 apr 2005
L'ultima frase dell'articolo III-157, paragrafo 1 della Costituzione è sostituita dalla seguente: «In relazione alle restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Bulgaria, Estonia ed Ungheria, la data in questione è il 31 dicembre 1999 ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:treaty:acc_2005:pro_1:sign#art-13