Art. 47

Art. 47

In vigore dal 25 apr 2005
Un cittadino di ogni nuovo Stato membro è nominato alla Corte dei conti a partire dalla data di adesione per un periodo di sei anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:treaty:acc_2005:pro_1:art_3:sign#art-47