Art. 23
In vigore dal 25 apr 2005
Nell' del protocollo n. 34 sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione, allegato alla Costituzione ed al trattato CEEA, si aggiunge, tra le voci relative al Belgio e alla Repubblica ceca:
«Bulgaria
12»
e, tra le voci relative al Portogallo e alla Slovenia:
«Romania
15».
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