Art. 15

Art. 15

In vigore dal 25 apr 2005
1.   All'articolo IV-448, paragrafo 1 della Costituzione è aggiunto il comma seguente: «In forza del trattato di adesione, fanno ugualmente fede le versioni del presente trattato in lingua bulgara e rumena.» 2.   All'articolo 225 del trattato CEEA, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Fanno egualmente fede le versioni del trattato in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, greca, inglese, irlandese, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese.»
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