Art. 54

Art. 54

In vigore dal 25 apr 2005
Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio della Bulgaria e della Romania, la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi Stati alla Commissione, conformemente all' del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.
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