Art. 51

Art. 51

In vigore dal 25 apr 2005
1.   I nuovi membri dei comitati, dei gruppi e degli altri enti istituiti dalla Costituzione o da un atto delle istituzioni sono nominati alle condizioni e conformemente alle procedure previste per la nomina dei membri di detti comitati, gruppi o altri enti. Il mandato dei membri recentemente nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione. 2.   I comitati o i gruppi istituiti dalla Costituzione o da un atto delle istituzioni con un numero di membri fisso a prescindere dal numero di Stati membri sono integralmente rinnovati all'adesione, a meno che il mandato dei membri in carica non scada entro l'anno successivo all'adesione.
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