Art. 45

Art. 45

In vigore dal 25 apr 2005
Un cittadino di ogni nuovo Stato membro è nominato membro della Commissione a partire dalla data dell'adesione. I nuovi membri della Commissione sono nominati dal Consiglio, di comune accordo con il Presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e in conformità dei criteri di cui all'articolo I-26, paragrafo 4 della Costituzione. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.
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