Art. 23

Art. 23

In vigore dal 25 apr 2005
Nell' del protocollo n. 34 sulle disposizioni transitorie relative alle istituzioni e agli organi dell'Unione, allegato alla Costituzione ed al trattato CEEA, si aggiunge, tra le voci relative al Belgio e alla Repubblica ceca: «Bulgaria 12» e, tra le voci relative al Portogallo e alla Slovenia: «Romania 15».
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