Art. 57

Art. 57

In vigore dal 25 apr 2005
Salvo disposizioni contrarie, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, i regolamenti o le decisioni europei che istituiscono le misure necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:treaty:acc_2005:pro_1:art_1:sign#art-57