Art. 13
In vigore dal 25 apr 2005
All'articolo 263 del trattato CE, il terzo comma sulla composizione del Comitato delle regioni è sostituito dal seguente:
«Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue:
Belgio
12
Bulgaria
21
Repubblica ceca
24
Danimarca
9
Germania
24
Estonia
7
Grecia
12
Spagna
21
Francia
24
Irlanda
9
Italia
24
Cipro
6
Lettonia
7
Lituania
9
Lussemburgo
6
Ungheria
12
Malta
5
Paesi Bassi
12
Austria
12
Polonia
21
Portogallo
12
Romania
15
Slovenia
7
Slovacchia
9
Finlandia
9
Svezia
12
Regno Unito
24»
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