Art. 9
In vigore dal 25 apr 2005
1. All'articolo 189 del trattato CE e all'articolo 107 del trattato CEEA, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il numero dei membri del Parlamento europeo non può essere superiore a settecentotrentasei.».
2. Con effetto a decorrere dall'inizio della legislatura 2009‐2014, all'articolo 190, paragrafo 2 del trattato CE e all'articolo 108, paragrafo 2 del trattato CEEA, il primo comma è sostituito dal seguente:
«2.
Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:
Belgio
22
Bulgaria
17
Repubblica ceca
22
Danimarca
13
Germania
99
Estonia
6
Grecia
22
Spagna
50
Francia
72
Irlanda
12
Italia
72
Cipro
6
Lettonia
8
Lituania
12
Lussemburgo
6
Ungheria
22
Malta
5
Paesi Bassi
25
Austria
17
Polonia
50
Portogallo
22
Romania
33
Slovenia
7
Slovacchia
13
Finlandia
13
Svezia
18
Regno Unito
72.»
Storico versioni
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