Art. 22

Art. 22

In vigore dal 25 apr 2005
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può effettuare gli adattamenti delle disposizioni del presente atto, relative alla politica agricola comune, che possono risultare necessari a seguito di una modifica delle regole comunitarie.
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