Art. 15

Art. 15

In vigore dal 25 apr 2005
All'articolo 134, paragrafo 2 del trattato CEEA, il primo comma sulla composizione del Comitato scientifico e tecnico è sostituito dal seguente: «2. Il comitato è composto di quarantuno membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione.».
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