Art. 42

Art. 42

In vigore dal 25 apr 2005
Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Bulgaria e Romania a quello risultante dall'applicazione della normativa comunitaria nel settore veterinario, fitosanitario e della sicurezza alimentare, tali misure sono adottate dalla Commissione secondo la pertinente procedura determinata dalla legislazione applicabile. Tali misure sono adottate per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adesione e la loro applicazione è limitata a tale periodo.
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