Art. 35

Art. 35

In vigore dal 25 apr 2005
Gli importi di cui agli sono adeguati ogni anno dalla Commissione, in linea con le oscillazioni dei prezzi, in quanto parte degli adeguamenti tecnici annuali alle prospettive finanziarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:treaty:acc_2005:act_1:art_2:sign#art-35