Art. 11
In vigore dal 25 apr 2005
1. All' del protocollo allegato al trattato UE, al trattato CE e al trattato CEEA sullo statuto della Corte di giustizia, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda alternatamente quattordici e tredici giudici.»
2. L' del protocollo allegato al trattato UE, al trattato CE e al trattato CEEA sullo statuto della Corte di giustizia è sostituito dal seguente:
«
Il Tribunale è composto di ventisette giudici.».
Storico versioni
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Proeli:treaty:acc_2005:act_1:art_2:sign#art-11