Art. 7 · Comunicazione degli ordini di ritiro e smaltimento dei prodotti alle autorità di vigilanza del mercato e alle altre autorità pertinenti

Art. 7

Comunicazione degli ordini di ritiro e smaltimento dei prodotti alle autorità di vigilanza del mercato e alle altre autorità pertinenti

Comunicazione degli ordini di ritiro e smaltimento dei prodotti alle autorità di vigilanza del mercato e alle altre autorità pertinenti L’autorità competente capofila che ha adottato una decisione contenente un ordine di ritiro o smaltimento la comunica alle autorità di vigilanza del mercato e alle altre autorità pertinenti come previsto all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3015 fornendo una copia elettronica della decisione contenente tale ordine di ritiro o smaltimento.
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