Art. 5 · Chiusura di un’indagine

Art. 5

Chiusura di un’indagine

Chiusura di un’indagine Nei casi in cui, a norma dell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/3015, informa della chiusura di un’indagine le altre autorità competenti e, se del caso, la Commissione ai fini dell’articolo 16, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità competente capofila comunica loro, tramite il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato, le informazioni seguenti: (1) un riferimento all’indagine che è stata chiusa; (2) lo stato dell’indagine («indagine chiusa»); (3) una copia delle informazioni notificate all’operatore o agli operatori economici; (4) una sintesi dei motivi della chiusura dell’indagine (tra cui, a seconda dei casi, la mancanza di elementi di prova sufficienti o l’eliminazione delle ragioni alla base di sospetti fondati) e, se del caso, informazioni su eventuali ispezioni in loco effettuate a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2024/3015; (5) la data di chiusura dell’indagine.
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