Art. 3 · Non avvio di una indagine

Art. 3

Non avvio di una indagine

Non avvio di una indagine Quando informa la Commissione, se del caso, e le altre autorità competenti dell’esito della sua valutazione secondo cui non sarà avviata un’indagine a norma dell’articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/3015, l’autorità competente capofila comunica tramite il modulo dell’ICSMS sul lavoro forzato le informazioni seguenti: (1) le informazioni che identificano il prodotto o i prodotti oggetto della sua valutazione; (2) le informazioni sull’operatore o sugli operatori economici oggetto della sua valutazione, tra cui nome e indirizzo di stabilimento; (3) le ragioni alla base della valutazione dell’autorità competente capofila, tra cui, se del caso, l’inesistenza di un sospetto fondato o l’eliminazione delle ragioni alla base di un sospetto fondato, come previsto all’articolo 17, paragrafo 5, di tale regolamento.
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