Art. 1

Art. 1

Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato: 1) All’articolo 3, paragrafo 1, la lettera k) è sostituita dalla seguente: «k) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che possiedono, controllano, gestiscono o hanno l’esercizio di navi che trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio di cui alla risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale ovvero che mettono altrimenti a disposizione sostegno materiale, tecnico o finanziario per le operazioni di tali navi; o» ; 2) all’articolo 4, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti: «f) necessari per le esigenze delle organizzazioni intermedie finanziate dallo stato per la politica culturale estera degli Stati membri in Russia; g) necessari per i programmi di responsabilità storica degli Stati membri o per il sostegno delle minoranze etniche degli Stati membri in Russia.». 3) è aggiunto l’articolo seguente: «Articolo 5 quater 1.   In deroga all’, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati se tali fondi o risorse economiche sono oggetto di una decisione arbitrale emessa dopo la data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’ sono stati inseriti nell’elenco dell’allegato I, purché la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo abbia avviato il procedimento arbitrale che ha dato luogo alla decisione in tal senso. Tale autorizzazione può essere data se la decisione arbitrale riguarda le spese del procedimento arbitrale e condanna a sostenerle la parte che è una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo che non è inserito in elenco, che non è posseduto o controllato da una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo soggetti alle misure restrittive disposte dal presente regolamento ovvero che non è un cittadino russo né un soggetto stabilito in Russia e non è soggetto alle misure restrittive istituite dal regolamento (UE) n. 833/2014. 2.   Tale autorizzazione è limitata al pagamento delle spese del procedimento arbitrale, compresi, se del caso, gli onorari e le spese del collegio arbitrale, le spese amministrative dell’istituzione arbitrale e le ragionevoli spese legali e altre spese procedurali sostenute dalla controparte, secondo quanto stabilito dal collegio arbitrale in relazione allo svolgimento del procedimento arbitrale. Fintantoché vigono sanzioni, l’autorizzazione non si estende al pagamento di un importo in capitale, del risarcimento danni, di interessi o di altre pretese sostanziali riconosciute.» ; 4) l’aricolo 6 bis, paragrafo 1 bis, è sostituito dal seguente: «1 bis.   In deroga all’, paragrafo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, pagamenti all’entità elencata alla voce 265 della rubrica “B. Entità” dell’allegato I, per beni e servizi che possono essere forniti solo da tale entità e che sono necessari per l’esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest consegnate da Metrowagonmash nel 2018 e delle vetture delle linee 1, 2 e 4 della metropolitana di Sofia, consegnate da Metrowagonmash prima del 2017.» ; 5) l’articolo 6 ter è così modificato: 1) il paragrafo 5 sexies è così modificato: a) nella frase introduttiva le parole «entità di cui alla rubrica “Entità”, voci 56, 270 e 579» sono sostituite dalle parole «entità di cui alla rubrica “Entità”, voci 56, 270, 579 e 726»; b) alla lettera a), le parole «entità di cui alla rubrica “Entità”, voci 56, 270 e 579» sono sostituite dalle parole «entità di cui alla rubrica “Entità”, voci 56, 270, 579 e 726»; 2) è inserito il paragrafo seguente: «5 duodecies.   In deroga all’, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi congelati appartenenti all’entità di cui alla rubrica “Entità”, voce 639, dell’allegato I, o la messa a sua disposizione di talune risorse economiche, dopo aver accertato che tali fondi e risorse economiche sono strettamente necessari per favorire una riduzione sensibile dell’afflusso di importazioni di petrolio greggio russo o della dipendenza da esse e purché lo svincolo dei fondi o la messa a disposizione delle risorse economiche siano completati prima del 24 ottobre 2026.» ; 6) all’articolo 11, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «c) qualsiasi persona fisica di un paese terzo o qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in un paese terzo, ad eccezione dei paesi partner elencati nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, che metta a disposizione di persone, entità od organismi di cui alla lettera a) o b) fondi o risorse economiche la cui messa a disposizione è vietata a norma del presente regolamento.» ; 7) l’articolo 11 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 11 bis 1.   Qualsiasi persona di cui all’articolo 17, lettera c) o d), ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente dello Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa o da una persona giuridica, un’entità o un organismo di proprietà o sotto il controllo della persona di cui all’articolo 17, lettera d), in conseguenza all’azione proposta dinanzi a un giudice di paese terzo da persone, entità od organismi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) o b), in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Tale risarcimento dei danni può essere ottenuto presso la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a) o b), che ha proposto l’azione dinanzi a un giudice di paese terzo o presso la persona, l’entità o l’organismo che ha la proprietà o il controllo di tale entità od organismo. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, qualsiasi persona di cui all’articolo 17, lettera c) o d), ha diritto di ottenere, tramite procedimento giudiziario dinanzi al giudice competente di uno Stato membro, il risarcimento di qualsiasi danno, diretto o indiretto, comprese le spese legali, subito da essa o da una persona giuridica, un’entità o un organismo di proprietà o sotto il controllo della persona di cui all’articolo 17, lettera d), in conseguenza a un’ingiunzione, un’ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione giudiziaria o amministrativa resa in un paese terzo diverso dalla Russia ai fini dell’esecuzione di una sentenza di accoglimento della richiesta oggetto dell’azione di cui al paragrafo 1, a condizione che la persona non abbia accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Il risarcimento del danno può essere ottenuto presso la persona, l’entità o l’organismo che tenta di ottenere in un paese terzo diverso dalla Russia l’esecuzione di una sentenza di accoglimento della richiesta oggetto dell’azione di cui al paragrafo 1, o collabora a tale esecuzione, ovvero presso la persona, l’entità o l’organismo che ha la proprietà o il controllo di tale entità od organismo, ad eccezione dei loro avvocati e magistrati, e ad eccezione delle persone di cui agli articoli 17, lettera c) o d), o delle persone giuridiche, entità o organismi di cui le persone di cui all’articolo 17, lettera c) o d), hanno la proprietà o il controllo, nei confronti delle quali è stata pronunciata una sentenza di accoglimento delle richieste di cui al paragrafo 1.».
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