Art. 1
1. Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di acido o-acetilsalicilico (numero di registrazione CAS 50-78-2), attualmente classificato con il codice NC ex 2918 22 00 (codice TARIC 2918 22 00 20) e originario della Repubblica popolare cinese.
2. La registrazione termina dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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