Art. 4
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272 è così modificato:
1)
all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. ELAN consente di rilasciare, trasmettere, conservare ed estrarre in maniera sicura, affidabile ed efficiente dei documenti messi a disposizione in ELAN conformemente all’ del regolamento delegato (UE) 2025/1269.»
;
2)
all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ciascun documento rilasciato in ELAN o trasmesso a ELAN rispetta le disposizioni stabilite nella normativa dell’Unione pertinente di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2025/1269 e il modello di dati pertinente è compilato conformemente alle istruzioni specifiche a esso applicabili.»
;
3)
all’, i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Dal 15 luglio 2025 le autorità emittenti nazionali e le autorità emittenti di paesi terzi possono iniziare, su base volontaria, a redigere i documenti di cui all’, lettere da a) a e), del regolamento delegato (UE) 2025/1269 in ELAN (ambiente di test) o a trasmetterli a tale sistema a fini di test. Tali documenti non hanno valore giuridico.
2. Dal 19 gennaio 2026 le autorità emittenti nazionali possono, su base volontaria, redigere in ELAN o trasmettere a ELAN i documenti di cui all’, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2025/1269. Tali documenti hanno valore giuridico per effettuare le attività di sdoganamento, conformemente all’articolo 21 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239.
Le autorità emittenti di paesi terzi possono, su base volontaria, redigere in ELAN o trasmettere a ELAN i documenti elencati all’, lettere da b) a e), del regolamento delegato (UE) 2025/1269. Tali documenti hanno valore giuridico per effettuare le attività di sdoganamento, conformemente all’articolo 72 ter del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
3. Dal 18 gennaio 2027 le autorità emittenti nazionali redigono i documenti di cui all’, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2025/1269 a norma dell’allegato I.1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 e delle istruzioni di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento.
4. Dal 17 gennaio 2028 le autorità emittenti nazionali e le autorità emittenti di paesi terzi redigono i documenti di cui all’, lettere da a) a e), del regolamento delegato (UE) 2025/1269 in ELAN o nei propri sistemi elettronici nazionali. In quest’ultimo caso i documenti sono trasmessi a ELAN immediatamente dopo essere stati redatti nel sistema elettronico nazionale.»
;
4)
all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le autorità doganali controllano i documenti di cui all’articolo 8 del presente regolamento in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e della normativa dell’Unione pertinente di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2025/1269.
(*2) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).»;"
() Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).»;
5)
all’articolo 14, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Tuttavia la sezione 3 si applica a decorrere dal 18 gennaio 2027 o dal 19 gennaio 2026 per gli Stati membri e i paesi terzi in cui le autorità competenti decidono di avvalersi della possibilità di cui all’, paragrafo 2.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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