Art. 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 è così modificato:
1)
all’articolo 13, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se l’autorità doganale competente nutre dubbi quanto all’esattezza delle diciture che figurano nel titolo o nell’estratto, chiede chiarimenti all’organismo emittente e, se necessario, restituisce il titolo a tale organismo. Se l’organismo emittente nutre dubbi quanto all’esattezza delle diciture che figurano nel titolo o nell’estratto, chiede chiarimenti all’autorità doganale competente e, se necessario, restituisce il titolo a tale autorità.»;
2)
l’articolo 14 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La cauzione relativa a un titolo è svincolata se gli obblighi di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2022/127 e al presente articolo sono stati adempiuti.»
;
b)
i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. La prova dell’adempimento dell’obbligo di immissione in libera pratica dei prodotti è estratta da ELAN.
In deroga al primo comma, quando si applicano le disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies, la prova è costituita dall’esemplare del titolo o dell’estratto destinato al titolare o al cessionario.
Il secondo comma si applica quando:
a)
il titolo o l’estratto non è stato rilasciato in ELAN o trasmesso a tale sistema;
b)
gli effetti giuridici del titolo o dell’estratto rilasciato in ELAN o trasmesso a tale sistema sono stati temporaneamente sospesi a norma dell’articolo 21 bis, paragrafo 5, secondo comma; oppure
c)
ELAN non è temporaneamente disponibile in conformità della sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272.
Se si applica il terzo comma, lettera c), e il documento di cui al secondo comma non può essere redatto, la prova è costituita da uno dei documenti seguenti:
a)
l’accettazione della dichiarazione doganale estratta dalla banca dati doganale;
b)
un’autodichiarazione attestante l’adempimento dell’obbligo.
I documenti di cui al quarto comma, lettere a) e b), sono timbrati e firmati dalle autorità doganali.
4. La prova dell’adempimento dell’obbligo di esportazione è estratta da ELAN.
In deroga al primo comma, quando si applicano le disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies, la prova è costituita:
a)
dall’esemplare del titolo o dell’estratto destinato al titolare o al cessionario; e
b)
dalla certificazione di uscita di cui all’articolo 334 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 rilasciata all’esportatore o al dichiarante dall’ufficio doganale di esportazione.
Il secondo comma si applica quando:
a)
il titolo o l’estratto non è stato rilasciato in ELAN o trasmesso a tale sistema;
b)
gli effetti giuridici del titolo o dell’estratto rilasciato in ELAN o trasmesso a tale sistema sono stati temporaneamente sospesi in conformità dell’articolo 21 bis, paragrafo 5, secondo comma; oppure
c)
ELAN non è temporaneamente disponibile in conformità della sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272.
Se si applica il terzo comma, lettera c), e il documento di cui al secondo comma, lettera a), non può essere redatto, esso è sostituito da un’autodichiarazione attestante l’adempimento dell’obbligo.
Il documento di cui al quarto comma è timbrato e firmato dalle autorità doganali.»
;
3)
all’articolo 21 bis, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Dal 19 gennaio 2026 gli Stati membri possono iniziare a rilasciare titoli di importazione e di esportazione in ELAN o a trasmetterli a ELAN.
I documenti rilasciati in ELAN o trasmessi a tale sistema a norma del presente paragrafo hanno valore giuridico per l’immissione in libera pratica o l’esportazione di prodotti agricoli. Prima che un documento sia utilizzato al di fuori di ELAN, gli organismi emittenti indicano in ELAN che il documento è utilizzato al di fuori di ELAN. In tal caso gli effetti giuridici del documento in ELAN sono temporaneamente sospesi.
La sospensione temporanea è revocata e i titoli o gli estratti sono nuovamente utilizzati in ELAN una volta che gli operatori hanno restituito agli organismi emittenti i titoli o gli estratti corrispondenti utilizzati al di fuori di ELAN e le imputazioni effettuate dalle autorità doganali sono state registrate dagli organismi emittenti conformemente al quinto comma.
I titoli o gli estratti stampati su supporto cartaceo a norma del presente paragrafo recano una firma valida e il timbro ufficiale dell’organismo emittente competente.
Nei titoli o negli estratti stampati le autorità doganali convalidano il quantitativo immesso in libera pratica o esportato con firma e timbro. Nei titoli o negli estratti elettronici esse convalidano tali informazioni tramite un sistema elettronico di convalida.
Tutte le imputazioni dei quantitativi nei titoli o negli estratti stampati sono registrate in ELAN dall’organismo emittente competente entro due giorni lavorativi dalla restituzione del titolo o dell’estratto, a decorrere dall’inizio del giorno successivo a quello della restituzione.
Se i titoli o gli estratti sono stampati su supporto cartaceo, gli esemplari corrispondenti nel sistema elettronico nazionale non possono essere utilizzati per l’immissione in libera pratica di merci nel territorio dell’Unione o per l’esportazione di merci dal territorio dell’Unione finché l’esemplare cartaceo non è stato restituito e l’organismo emittente non ha:
a)
registrato il quantitativo immesso in libera pratica o esportato in base al titolo o all’estratto in ELAN e nel sistema nazionale; e
b)
indicato in ELAN che il titolo o l’estratto da utilizzare nel sistema nazionale sarà utilizzato al di fuori di ELAN.»
;
4)
all’articolo 21 ter, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Se i titoli sono stati rilasciati prima della data di cui al primo comma, gli estratti di tali titoli possono essere rilasciati nello stesso formato del titolo originale.»;
5)
l’allegato I.1 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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