Art. 1 · Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 è così modificato: 1) all’articolo 13, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «Se l’autorità doganale competente nutre dubbi quanto all’esattezza delle diciture che figurano nel titolo o nell’estratto, chiede chiarimenti all’organismo emittente e, se necessario, restituisce il titolo a tale organismo. Se l’organismo emittente nutre dubbi quanto all’esattezza delle diciture che figurano nel titolo o nell’estratto, chiede chiarimenti all’autorità doganale competente e, se necessario, restituisce il titolo a tale autorità.»; 2) l’articolo 14 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La cauzione relativa a un titolo è svincolata se gli obblighi di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2022/127 e al presente articolo sono stati adempiuti.» ; b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   La prova dell’adempimento dell’obbligo di immissione in libera pratica dei prodotti è estratta da ELAN. In deroga al primo comma, quando si applicano le disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies, la prova è costituita dall’esemplare del titolo o dell’estratto destinato al titolare o al cessionario. Il secondo comma si applica quando: a) il titolo o l’estratto non è stato rilasciato in ELAN o trasmesso a tale sistema; b) gli effetti giuridici del titolo o dell’estratto rilasciato in ELAN o trasmesso a tale sistema sono stati temporaneamente sospesi a norma dell’articolo 21 bis, paragrafo 5, secondo comma; oppure c) ELAN non è temporaneamente disponibile in conformità della sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272. Se si applica il terzo comma, lettera c), e il documento di cui al secondo comma non può essere redatto, la prova è costituita da uno dei documenti seguenti: a) l’accettazione della dichiarazione doganale estratta dalla banca dati doganale; b) un’autodichiarazione attestante l’adempimento dell’obbligo. I documenti di cui al quarto comma, lettere a) e b), sono timbrati e firmati dalle autorità doganali. 4.   La prova dell’adempimento dell’obbligo di esportazione è estratta da ELAN. In deroga al primo comma, quando si applicano le disposizioni transitorie di cui agli articoli da 21 bis a 21 quinquies, la prova è costituita: a) dall’esemplare del titolo o dell’estratto destinato al titolare o al cessionario; e b) dalla certificazione di uscita di cui all’articolo 334 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 rilasciata all’esportatore o al dichiarante dall’ufficio doganale di esportazione. Il secondo comma si applica quando: a) il titolo o l’estratto non è stato rilasciato in ELAN o trasmesso a tale sistema; b) gli effetti giuridici del titolo o dell’estratto rilasciato in ELAN o trasmesso a tale sistema sono stati temporaneamente sospesi in conformità dell’articolo 21 bis, paragrafo 5, secondo comma; oppure c) ELAN non è temporaneamente disponibile in conformità della sezione 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1272. Se si applica il terzo comma, lettera c), e il documento di cui al secondo comma, lettera a), non può essere redatto, esso è sostituito da un’autodichiarazione attestante l’adempimento dell’obbligo. Il documento di cui al quarto comma è timbrato e firmato dalle autorità doganali.» ; 3) all’articolo 21 bis, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Dal 19 gennaio 2026 gli Stati membri possono iniziare a rilasciare titoli di importazione e di esportazione in ELAN o a trasmetterli a ELAN. I documenti rilasciati in ELAN o trasmessi a tale sistema a norma del presente paragrafo hanno valore giuridico per l’immissione in libera pratica o l’esportazione di prodotti agricoli. Prima che un documento sia utilizzato al di fuori di ELAN, gli organismi emittenti indicano in ELAN che il documento è utilizzato al di fuori di ELAN. In tal caso gli effetti giuridici del documento in ELAN sono temporaneamente sospesi. La sospensione temporanea è revocata e i titoli o gli estratti sono nuovamente utilizzati in ELAN una volta che gli operatori hanno restituito agli organismi emittenti i titoli o gli estratti corrispondenti utilizzati al di fuori di ELAN e le imputazioni effettuate dalle autorità doganali sono state registrate dagli organismi emittenti conformemente al quinto comma. I titoli o gli estratti stampati su supporto cartaceo a norma del presente paragrafo recano una firma valida e il timbro ufficiale dell’organismo emittente competente. Nei titoli o negli estratti stampati le autorità doganali convalidano il quantitativo immesso in libera pratica o esportato con firma e timbro. Nei titoli o negli estratti elettronici esse convalidano tali informazioni tramite un sistema elettronico di convalida. Tutte le imputazioni dei quantitativi nei titoli o negli estratti stampati sono registrate in ELAN dall’organismo emittente competente entro due giorni lavorativi dalla restituzione del titolo o dell’estratto, a decorrere dall’inizio del giorno successivo a quello della restituzione. Se i titoli o gli estratti sono stampati su supporto cartaceo, gli esemplari corrispondenti nel sistema elettronico nazionale non possono essere utilizzati per l’immissione in libera pratica di merci nel territorio dell’Unione o per l’esportazione di merci dal territorio dell’Unione finché l’esemplare cartaceo non è stato restituito e l’organismo emittente non ha: a) registrato il quantitativo immesso in libera pratica o esportato in base al titolo o all’estratto in ELAN e nel sistema nazionale; e b) indicato in ELAN che il titolo o l’estratto da utilizzare nel sistema nazionale sarà utilizzato al di fuori di ELAN.» ; 4) all’articolo 21 ter, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Se i titoli sono stati rilasciati prima della data di cui al primo comma, gli estratti di tali titoli possono essere rilasciati nello stesso formato del titolo originale.»; 5) l’allegato I.1 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
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