Art. 4 · Formati per la trasmissione dei dati sui fiduciari

Art. 4

Formati per la trasmissione dei dati sui fiduciari

Formati per la trasmissione dei dati sui fiduciari 1.   I dati sui fiduciari sono trasmessi nei formati seguenti: a) nomi degli azionisti fiduciari se si tratta di persone fisiche: il formato è identico a quello specificato all', paragrafo 1, lettere a), b), h), i) e j); b) nomi degli azionisti fiduciari se si tratta di persone giuridiche: il formato è identico a quello specificato all', paragrafo 1, lettere a), b) ed e); c) status dell'azionista fiduciario e descrizione del suo rapporto con il soggetto giuridico: i) data di inizio dell'accordo di nomina fiduciaria; ii) elenco (array) contenente almeno le opzioni "Esiste un contratto formale di nomina fiduciaria" e "Esiste un accordo informale di nomina fiduciaria"; iii) sequenza di caratteri, lettere o numeri contenente una descrizione della natura dell'accordo di nomina fiduciaria; d) nomi degli amministratori fiduciari se si tratta di persone fisiche: il formato è identico a quello specificato all', paragrafo 1, lettere a), b), h), i) e j); e) nomi degli amministratori fiduciari se si tratta di persone giuridiche: il formato è identico a quello specificato all', paragrafo 1, lettere a), b) ed e); f) status dell'amministratore fiduciario e descrizione del suo rapporto con il soggetto giuridico: i) data di inizio dell'accordo di nomina fiduciaria; ii) elenco (array) contenente almeno le opzioni "Esiste un contratto formale di nomina fiduciaria" e "Esiste un accordo informale di nomina fiduciaria"; iii) sequenza di caratteri, lettere o numeri contenente una descrizione della natura dell'accordo di nomina fiduciaria; g) identità dei fiducianti se si tratta di persone fisiche: il formato è identico a quello specificato all', paragrafo 1, lettere a), b), h), i) e j); h) identità dei fiducianti se si tratta di persone giuridiche: il formato è identico a quello specificato all', paragrafo 1, lettere a), b) ed e); i) titolari effettivi del fiduciante, se quest'ultimo è una persona giuridica: il formato è identico a quello specificato all', paragrafo 1, lettere a), b), h), i) e j). 2.   In deroga al paragrafo 1, se i dati necessari sono già disponibili o comunicati a un altro registro e possono essere visualizzati all'utente finale nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2024/1624 e del presente regolamento, l'organismo responsabile del registro centrale li riutilizza o li richiede nel formato già disponibile e stabilito.
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