Art. 4
Formati per la trasmissione dei dati sui fiduciari
Formati per la trasmissione dei dati sui fiduciari
1. I dati sui fiduciari sono trasmessi nei formati seguenti:
a)
nomi degli azionisti fiduciari se si tratta di persone fisiche: il formato è identico a quello specificato all', paragrafo 1, lettere a), b), h), i) e j);
b)
nomi degli azionisti fiduciari se si tratta di persone giuridiche: il formato è identico a quello specificato all', paragrafo 1, lettere a), b) ed e);
c)
status dell'azionista fiduciario e descrizione del suo rapporto con il soggetto giuridico:
i)
data di inizio dell'accordo di nomina fiduciaria;
ii)
elenco (array) contenente almeno le opzioni "Esiste un contratto formale di nomina fiduciaria" e "Esiste un accordo informale di nomina fiduciaria";
iii)
sequenza di caratteri, lettere o numeri contenente una descrizione della natura dell'accordo di nomina fiduciaria;
d)
nomi degli amministratori fiduciari se si tratta di persone fisiche: il formato è identico a quello specificato all', paragrafo 1, lettere a), b), h), i) e j);
e)
nomi degli amministratori fiduciari se si tratta di persone giuridiche: il formato è identico a quello specificato all', paragrafo 1, lettere a), b) ed e);
f)
status dell'amministratore fiduciario e descrizione del suo rapporto con il soggetto giuridico:
i)
data di inizio dell'accordo di nomina fiduciaria;
ii)
elenco (array) contenente almeno le opzioni "Esiste un contratto formale di nomina fiduciaria" e "Esiste un accordo informale di nomina fiduciaria";
iii)
sequenza di caratteri, lettere o numeri contenente una descrizione della natura dell'accordo di nomina fiduciaria;
g)
identità dei fiducianti se si tratta di persone fisiche: il formato è identico a quello specificato all', paragrafo 1, lettere a), b), h), i) e j);
h)
identità dei fiducianti se si tratta di persone giuridiche: il formato è identico a quello specificato all', paragrafo 1, lettere a), b) ed e);
i)
titolari effettivi del fiduciante, se quest'ultimo è una persona giuridica: il formato è identico a quello specificato all', paragrafo 1, lettere a), b), h), i) e j).
2. In deroga al paragrafo 1, se i dati necessari sono già disponibili o comunicati a un altro registro e possono essere visualizzati all'utente finale nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2024/1624 e del presente regolamento, l'organismo responsabile del registro centrale li riutilizza o li richiede nel formato già disponibile e stabilito.
Storico versioni
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