Art. 2 · Formati per la trasmissione dei dati sui soggetti giuridici

Art. 2

Formati per la trasmissione dei dati sui soggetti giuridici

Formati per la trasmissione dei dati sui soggetti giuridici 1.   I dati sui soggetti giuridici sono trasmessi nei formati seguenti: a) nome del soggetto giuridico: sequenza di caratteri, lettere o numeri; b) forma giuridica: i) per i soggetti giuridici costituiti nello Stato membro di registrazione, un elenco (array) contenente le diverse forme giuridiche previste in tale Stato membro; ii) per i soggetti giuridici costituiti all'esterno dell'Unione, un elenco (array) contenente almeno i termini "società", "fondazione" e "altro"; c) indirizzo della sede legale o ufficiale: sequenza di caratteri, lettere o numeri, come specificato nell'allegato III; d) indirizzo della sede di attività principale, se diverso da quello di cui alla lettera c): sequenza di caratteri, lettere o numeri, come specificato nell'allegato III; e) paese di costituzione: elenco (array) contenente almeno i paesi indicati nella norma ISO 3166-1 alpha-3; f) nomi dei rappresentanti legali: i) per le persone fisiche, il formato è identico a quello specificato all', paragrafo 1, lettere a) e b); ii) per le persone giuridiche, il formato è identico a quello specificato nel presente paragrafo, lettere a) e b); g) motivo della registrazione dei soggetti giuridici costituiti all'esterno dell'Unione: elenco (array) a scelta multipla contenente almeno le opzioni seguenti: i) il soggetto giuridico avvia un rapporto d'affari con un soggetto obbligato dell'Unione; ii) il soggetto giuridico acquisisce beni immobili nell'Unione; iii) il soggetto giuridico acquisisce, nel contesto di un'operazione occasionale, veicoli a motore, natanti o aeromobili a un prezzo pari o superiore ai limiti di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1624; iv) al soggetto giuridico è aggiudicato un appalto pubblico per beni o servizi, o concessioni da un'amministrazione aggiudicatrice nell'Unione; h) documenti pertinenti e relativa descrizione in relazione alla lettera g): sequenza di caratteri, lettere o numeri, e caricamento di file; i) descrizione dell'assetto proprietario e di controllo: caricamento di file o trasmissione di dati strutturati, come specificato nell'allegato I; j) nei casi in cui si applica l'articolo 59 del regolamento (UE) 2024/1624, che impone di identificare la classe di beneficiari e le sue caratteristiche generali: per la descrizione della classe di beneficiari e delle sue caratteristiche generali deve essere utilizzata una sequenza di caratteri, lettere o numeri. 2.   In deroga al paragrafo 1, se i dati necessari sono già disponibili o comunicati a un altro registro e possono essere visualizzati all'utente finale nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2024/1624 e del presente regolamento, l'organismo responsabile del registro centrale li riutilizza o li richiede nel formato già disponibile e stabilito.
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