Art. 2 · Condizioni di ammissione alle misure di liberalizzazione degli scambi

Art. 2

Condizioni di ammissione alle misure di liberalizzazione degli scambi

Condizioni di ammissione alle misure di liberalizzazione degli scambi Le misure di liberalizzazione degli scambi di cui all' sono soggette alle condizioni seguenti: a) il rispetto da parte dell'Armenia delle norme di origine di cui agli articoli da 59 a 70 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e agli articoli da 113 a 126 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447; b) l'impegno dell'Armenia a favore di una stretta ed efficace cooperazione amministrativa con l'Unione, anche per la verifica delle prove dell'origine, onde prevenire qualsiasi rischio di frode; c) l'astensione da parte dell'Armenia dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti e dall'introdurre altre restrizioni degli scambi con l'Unione, comprese misure amministrative interne discriminatorie, salvo in casi debitamente giustificati e notificati alla Commissione; e d) il rispetto da parte dell'Armenia dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, come previsto dagli dell'accordo di partenariato. Ai fini del primo comma, lettera a), del presente articolo, e fatto salvo l'articolo 119, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, una dichiarazione su fattura può essere compilata anche da un esportatore armeno registrato nel sistema degli esportatori registrati (REX) dell'Unione in conformità delle pertinenti disposizioni degli articoli 70, 72, 86, 89 e 91 di tale regolamento.
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