Art. 1
Misure di liberalizzazione degli scambi
Misure di liberalizzazione degli scambi
1. Sono introdotte le misure di liberalizzazione degli scambi seguenti:
a)
i prodotti originari dell'Armenia elencati nell'allegato I sono ammessi all'importazione nell'Unione in esenzione dai dazi all'importazione ad valorem;
b)
i prodotti originari dell'Armenia elencati nell'allegato II sono ammessi all'importazione nell'Unione in esenzione dai dazi all'importazione ad valorem entro i limiti dei contingenti tariffari dell'Unione indicati in tale allegato.
2. I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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