Art. 7 · Notifiche alla Commissione

Art. 7

Notifiche alla Commissione

Notifiche alla Commissione 1.   Entro il 3 novembre 2027 gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni sulle autorità di rilascio delle patenti di guida mobili di cui all’allegato II. Tali informazioni sono trasmesse attraverso un canale elettronico sicuro messo a disposizione dalla Commissione. 2.   Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica delle informazioni fornite a norma del paragrafo 1.
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