Art. 5 · Aspetto delle patenti di guida mobili

Art. 5

Aspetto delle patenti di guida mobili

Aspetto delle patenti di guida mobili 1.   Gli Stati membri informano la Commissione in merito a tutti gli elementi di progettazione, orientamenti o requisiti da essi stabiliti riguardo all’aspetto delle patenti di guida mobili da essi rilasciate. La Commissione mette tali informazioni a disposizione degli altri Stati membri. 2.   La Commissione pubblica sul suo sito web le informazioni riguardo all’aspetto delle patenti di guida mobili comunicatele dagli Stati membri.
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