Art. 4
Sicurezza e verifica delle patenti di guida mobili
Sicurezza e verifica delle patenti di guida mobili
1. Qualora siano tenuti a segnalare incidenti di sicurezza a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera f ter), del regolamento (UE) n. 910/2014, o dell’articolo 23 della direttiva (UE) 2022/2555, le autorità di rilascio o i soggetti che agiscono per loro conto notificano anche alla Commissione tali incidenti di sicurezza qualora siano date ambedue le condizioni seguenti:
a)
l’incidente di sicurezza compromette il rilascio o la validità di patenti di guida mobili;
b)
a norma di tali atti legislativi, la Commissione non sarebbe altrimenti informata dell’incidente di sicurezza.
2. La verifica dell’autenticità e della validità delle patenti di guida mobili è effettuata utilizzando i mezzi tecnici di verifica stabiliti a norma del regolamento (UE) n. 910/2014.
Gli Stati membri possono inoltre ricorrere alla rete dell’UE delle patenti di guida per verificare la validità e l’autenticità delle patenti di guida, conformemente all’articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2025/2205.
Storico versioni
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