Art. 3
1. L’importo massimo della partecipazione finanziaria dell’Unione è di 60 690 108 EUR, ripartito come segue:
a)
54 875 414 EUR per le perdite connesse a periodi prolungati di fermo del pollame nelle zone regolamentate:
i)
tra il 22 settembre 2022 e il 24 maggio 2023, fino a un massimo di 16 360 773 animali;
ii)
tra il 13 novembre 2023 e il 30 marzo 2024, fino a un massimo di 11 778 523 animali;
iii)
tra il 29 settembre 2024 e il 1o marzo 2025, fino a un massimo di 19 758 341 animali;
b)
176 511 EUR per perdite connesse alla riduzione del ciclo produttivo (macellazione precoce degli animali) nelle zone regolamentate:
i)
tra il 22 settembre 2022 e il 24 maggio 2023, fino a un massimo di 13 001 animali riproduttori;
ii)
tra il 13 novembre 2023 e il 30 marzo 2024, fino a un massimo di 23 000 animali riproduttori;
c)
1 812 884 EUR per le perdite connesse a periodi prolungati di allevamento e ingrasso nelle zone regolamentate:
i)
tra il 22 settembre 2022 e il 24 maggio 2023, fino a un massimo di 209 138 animali;
ii)
tra il 13 novembre 2023 e il 30 marzo 2024, fino a un massimo di 191 578 animali;
iii)
tra il 29 settembre 2024 e il 1o marzo 2025, fino a un massimo di 479 839 animali;
d)
1 042 136 EUR per la perdita totale di valore di animali e uova da cova nelle zone regolamentate:
i)
tra il 22 settembre 2022 e il 24 maggio 2023, fino a un massimo di 2 166 230 pulcini abbattuti e 624 684 uova da cova distrutte;
ii)
tra il 29 settembre 2024 e il 1o marzo 2025, fino a un massimo di 102 486 pulcini abbattuti;
e)
2 783 163 EUR per la perdita parziale di valore di animali e uova da cova nelle zone regolamentate:
i)
tra il 22 settembre 2022 e il 24 maggio 2023, fino a un massimo di 84 514 300 uova da tavola vendute per essere trasformate;
ii)
tra il 29 settembre 2024 e il 1o marzo 2025, fino a un massimo di 2 386 960 uova da cova declassate a uova da tavola e 37 176 740 uova da tavola vendute per essere trasformate.
2. Laddove il numero di uova o di animali ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di uova o di animali di cui al paragrafo 1, le spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione possono essere adeguate per voce ed eccedere l’ammontare risultante dall’applicazione del numero massimo per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 20 % dell’importo massimo delle spese cofinanziate dall’Unione di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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