Art. 2

Art. 2

1.   Le spese incorse dall’Italia sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione solo: a) per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nella legislazione dell’Unione di cui all’allegato e relative al periodo di cui all’; e b) per le aziende avicole che sono state soggette alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e sono ubicate nelle zone indicate nella legislazione dell’Unione di cui all’allegato («zone regolamentate»); e c) se sono state versate ai beneficiari dall’Italia al più tardi entro il 31 maggio 2027; e d) se l’animale o prodotto, per il periodo di cui alla lettera a), non ha beneficiato di alcuna compensazione tramite aiuti di Stato o assicurazioni e non ha ottenuto alcun contributo finanziario dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2021/690. 2.   Nessuna delle spese sostenute dall’Italia dopo il 31 maggio 2027 è ammissibile al finanziamento dell’Unione, indipendentemente dalla quota di spesa che rappresenta.
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