Art. 2 · Misure transitorie

Art. 2

Misure transitorie

Misure transitorie 1.   Gli additivi per mangimi olio essenziale di chiodi di garofano (boccioli), olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) e frazione ricca di beta-cariofillene dell’olio essenziale della pianta dei chiodi di garofano (foglie) ottenuti da Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry, autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 19 aprile 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 19 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 19 ottobre 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 19 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare. 3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 19 ottobre 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 19 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026R2158#art-2