Art. 3
Misure transitorie
Misure transitorie
1. L’additivo per mangimi L-cisteina cloridrato monoidrato, quale autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2306, e le premiscele contenenti tale additivo, destinati ai cani e ai gatti, prodotti ed etichettati prima del 15 aprile 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 15 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati ai cani e ai gatti, prodotti ed etichettati prima del 15 ottobre 2028 in conformità alle norme applicabili prima del 15 ottobre 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se destinati ad animali non da produzione alimentare.
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