Art. 99 · Modifica delle informazioni anticipate sul carico

Art. 99

Modifica delle informazioni anticipate sul carico

Modifica delle informazioni anticipate sul carico 1.   L’importatore, il trasportatore o le altre persone di cui all’ modificano uno o più dati delle informazioni anticipate sul carico se: a) vengono a conoscenza di modifiche delle informazioni pertinenti nelle loro scritture o dell’inesattezza delle informazioni; oppure b) un’autorità doganale chiede all’importatore, al trasportatore o all’altra persona interessata di procedere in tal senso a causa dell’inesattezza o dell’incompletezza dei dati o di problemi connessi alla qualità dei dati, in particolare se individuati a seguito dell’analisi dei rischi effettuata. 2.   L’importatore, il trasportatore o le altre persone di cui all’ non modificano le informazioni anticipate sul carico se: a) le autorità doganali hanno dato istruzione alla persona che ha fornito o messo a disposizione le informazioni anticipate sul carico e al trasportatore, nel caso non coincida con detta persona, di non caricare o trasportare le merci secondo quanto indicato all’, paragrafo 2, lettera a); b) le autorità doganali hanno informato il trasportatore o le altre persone del fatto che intendono procedere all’esame delle merci; c) le autorità doganali hanno stabilito che le informazioni anticipate sul carico sono inesatte; d) i dati nelle informazioni anticipate sul carico sono stati inclusi nell’elenco dei dati che non possono essere modificati. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i dati nelle informazioni anticipate sul carico che non possono essere modificati, secondo quanto indicato al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono la procedura relativa alla modifica delle informazioni anticipate sul carico in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 4.
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